
Il sollecito di pagamento è la lettera con cui il creditore richiede formalmente al debitore l'adempimento di una fattura scaduta. Per il B2B, esistono tre tipologie operative: primo sollecito (cordiale, via email), secondo sollecito (formale, via PEC), ultimo sollecito-diffida ad adempiere (raccomandata A/R, con costituzione in mora ex art. 1219 c.c.). Solo l'ultimo sollecito spedito con raccomandata o PEC produce l'effetto giuridico della messa in mora, da cui decorrono interessi e responsabilità per ritardo. Sotto, tre fac-simile pronti all'uso.
Il sollecito di pagamento è uno strumento operativo prima ancora che giuridico. Per il creditore B2B, l'invio strutturato di solleciti scalati nel tempo ha tre funzioni: ottenere il pagamento spontaneo prima dell'azione legale, documentare il rapporto creditorio in caso di successivo procedimento monitorio, far decorrere gli interessi di mora ex Direttiva 2011/7/UE.
Esistono modelli pubblici di fac-simile, ma la maggior parte sono pensati per consumatori o piccolissime attività. Per un creditore commerciale italiano o un esportatore straniero che gestisce crediti B2B verso controparti italiane, servono modelli con linguaggio professionale, riferimenti normativi corretti e valore probatorio verificato. Questa guida fornisce tre fac-simile B2B (primo, secondo, ultimo) e annotazioni sul valore legale di ciascuno.
TipologiaMezzo di invioValore legaleEffetto operativoPrimo sollecitoEmail ordinariaNessuno specificoSollecito cortese, mantiene relazioneSecondo sollecitoEmail PEC o raccomandata sempliceProva scritta della richiestaDocumenta l'inadempimentoUltimo sollecito-diffidaRaccomandata A/R o PECCostituzione in mora ex art. 1219 c.c.Decorrenza interessi mora, interruzione prescrizioneTermine standard7-30 giorni—Definito nel sollecito stessoConseguenze del silenzioVariabili—Azione legale (decreto ingiuntivo)Interessi applicabili B2BDirettiva 2011/7/UE recepita D.Lgs. 231/2002—BCE + 8 punti percentuali
Per un credito commerciale B2B con fattura scaduta, la sequenza operativa standard prevede tre passaggi distanziati nel tempo.
T+15 giorni dalla scadenza: primo sollecito. Email cortese al referente abituale del cliente. Tono cooperativo, senza minacce. Funzione: ricordare la scadenza, gestire eventuali contestazioni semplici (errore di fatturazione, modifica IBAN), preservare la relazione commerciale.
T+30 giorni dalla scadenza: secondo sollecito. Email PEC o raccomandata semplice indirizzata all'ufficio amministrativo del cliente. Tono fermo, riferimenti contrattuali chiari. Funzione: documentare formalmente la richiesta, segnalare l'imminente attivazione di azioni legali, applicare interessi maturati.
T+45-60 giorni dalla scadenza: ultimo sollecito-diffida ad adempiere. Raccomandata A/R o PEC indirizzata alla sede legale del cliente, idealmente firmata dal legale rappresentante o dal credit manager con potere di firma. Tono giuridicamente preciso, con costituzione in mora ex art. 1219 c.c. e termine ultimo per il pagamento (7-15 giorni). Funzione: produrre l'effetto della mora, far decorrere gli interessi commerciali, preparare il decreto ingiuntivo.
Per crediti B2B con clienti esteri, la sequenza è la stessa, con adattamenti linguistici e di mezzo (PEC sostituibile da raccomandata internazionale o email certificata locale).
Oggetto: Promemoria pagamento fattura n. [numero] del [data]
Spettabile [Ragione sociale Cliente],
facciamo riferimento alla nostra fattura n. [numero] del [data emissione],
relativa a [oggetto della fornitura], dell'importo di € [importo] con
scadenza al [data scadenza].
Da un controllo della nostra contabilità, alla data odierna risulta che il
pagamento non sia ancora stato effettuato.
Vi invitiamo cortesemente a verificare la situazione e a procedere al
pagamento entro il [data, tipicamente 7-10 giorni], mediante bonifico
sulle seguenti coordinate bancarie:
IBAN: [IBAN]
Banca: [denominazione banca]
Causale: Saldo fattura n. [numero]/[anno]
Qualora il pagamento sia già stato effettuato, vi preghiamo di considerare
la presente come non avvenuta e di trasmetterci copia della contabile
bancaria.
Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Cordiali saluti,
[Nome e cognome]
[Ruolo aziendale]
[Ragione sociale Creditore]
[Telefono diretto] - [Email]
Annotazioni di valore legale. Il primo sollecito via email ordinaria non ha specifici effetti giuridici. Non costituisce in mora, non produce decorrenza di interessi diversi da quelli legali (se non già maturati ex Direttiva 2011/7/UE), non interrompe la prescrizione. Il suo valore è gestionale e relazionale. La conservazione della corrispondenza email contribuisce comunque alla documentazione del rapporto creditorio.
[Carta intestata del Creditore]
Spett.le [Ragione sociale Cliente]
[Indirizzo sede legale]
[CAP Città Provincia]
[Indirizzo PEC]
[Luogo], [data]
Oggetto: Secondo sollecito di pagamento – Fattura n. [numero] del [data]
– Importo scaduto € [importo]
Spettabile Società,
facciamo riferimento alla nostra precedente comunicazione del [data primo
sollecito] e alla fattura n. [numero] del [data emissione], emessa a
fronte di [oggetto della fornitura], dell'importo di € [importo], con
scadenza al [data scadenza].
Constatiamo che, nonostante la richiesta, il pagamento non risulta
ancora pervenuto sul nostro conto corrente.
Vi diffidiamo formalmente a provvedere al saldo dell'importo di
€ [importo] entro e non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento
della presente, mediante bonifico bancario sulle seguenti coordinate:
IBAN: [IBAN]
Banca: [denominazione]
In caso di mancato pagamento entro il termine indicato, ci troveremo
costretti a trasferire la pratica al nostro ufficio legale per l'avvio
del procedimento monitorio ex articoli 633 e seguenti del codice di
procedura civile, con addebito a vostro carico di:
- Interessi commerciali ex D.Lgs. 231/2002 al tasso BCE + 8 punti
percentuali, decorrenti dalla scadenza della fattura;
- Compenso forfettario di € 40,00 per costi di recupero ex art. 6 D.Lgs.
231/2002;
- Spese legali e di procedura, secondo i parametri ministeriali
DM 55/2014.
Qualora abbiate già provveduto al pagamento, vi preghiamo di trasmetterci
copia della contabile bancaria.
Distinti saluti,
[Nome e cognome legale rappresentante o credit manager]
[Firma]
[Ragione sociale Creditore]
P.IVA [partita IVA]
Annotazioni di valore legale. Il secondo sollecito spedito via PEC o raccomandata semplice (anche senza A/R) costituisce prova scritta della richiesta di pagamento. Non costituisce ancora messa in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c. salvo che il debitore abbia accettato la PEC come domicilio elettronico per le comunicazioni del rapporto. Documenta però l'inadempimento per il successivo monitorio.
Per le obbligazioni pecuniarie da contratto commerciale, gli interessi di mora decorrono automaticamente dalla scadenza ex D.Lgs. 231/2002 (recepimento Direttiva 2011/7/UE), senza necessità di costituzione in mora. Il sollecito serve a quantificarli e a comunicarli, non a farli decorrere.
[Carta intestata del Creditore]
ULTIMO SOLLECITO DI PAGAMENTO E DIFFIDA AD ADEMPIERE
EX ARTICOLO 1454 CODICE CIVILE
COSTITUZIONE IN MORA EX ARTICOLO 1219 CODICE CIVILE
Raccomandata A/R / PEC
Spett.le [Ragione sociale Cliente]
[Indirizzo sede legale]
[CAP Città Provincia]
[Indirizzo PEC]
[Luogo], [data]
Oggetto: Diffida ad adempiere – Fattura n. [numero] del [data] –
Importo dovuto € [importo] – Termine ultimo: 15 giorni
Spett.le Società,
la sottoscritta [Ragione sociale Creditore], in persona del legale
rappresentante pro tempore, codice fiscale e partita IVA [c.f./p.iva],
con sede legale in [indirizzo],
PREMESSO
– che in data [data] è stata emessa a vostro carico la fattura
n. [numero] dell'importo complessivo di € [importo], a fronte di
[descrizione fornitura, contratto di riferimento];
– che la fattura, regolarmente accettata e non oggetto di contestazioni
formali nei termini, è scaduta il [data scadenza] senza essere stata
saldata;
– che con precedenti comunicazioni del [date] sono stati inviati solleciti
di pagamento, rimasti senza riscontro;
– che permane lo stato di inadempimento per l'importo capitale di
€ [importo], oltre interessi di mora maturati e maturandi;
TUTTO CIÒ PREMESSO
la scrivente, con il presente atto, formalmente
DIFFIDA E COSTITUISCE IN MORA
la spettabile Società ex articoli 1219 e 1454 del codice civile, con
intimazione a provvedere al pagamento dell'importo di € [importo capitale],
oltre interessi commerciali ex articolo 5 D.Lgs. 231/2002 al tasso BCE
+ 8 punti percentuali decorrenti dal [data scadenza fattura], oltre
compenso forfettario di € 40,00 ex articolo 6 D.Lgs. 231/2002,
ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE DI 15 GIORNI
dal ricevimento della presente, mediante bonifico bancario alle seguenti
coordinate:
IBAN: [IBAN]
Banca: [denominazione]
Causale: Saldo fattura n. [numero]/[anno]
Decorso inutilmente il termine indicato, la scrivente procederà senza
ulteriore avviso al deposito di ricorso per decreto ingiuntivo ex articoli
633 e seguenti del codice di procedura civile, con conseguente addebito a
vostro carico, oltre alla somma capitale e agli interessi, di tutte le
spese del procedimento (contributo unificato, marca da bollo, spese di
notifica, onorari legali ex DM 55/2014).
In caso di necessità di eseguire il decreto, si procederà altresì
all'iscrizione di ipoteca giudiziale ex articolo 2818 c.c. su beni
immobili in vostra titolarità, con ulteriore aggravio di costi.
La presente diffida vale ad ogni effetto di legge come atto di
costituzione in mora e di interruzione della prescrizione ai sensi
dell'articolo 2943 del codice civile.
Distinti saluti,
[Nome e cognome legale rappresentante]
[Firma]
[Ragione sociale Creditore]
P.IVA [partita IVA]
Annotazioni di valore legale. Questo è il sollecito che produce gli effetti giuridici sostanziali.
Costituzione in mora ex art. 1219 c.c. L'articolo 1219 c.c. distingue mora ex re (automatica) e mora ex persona (richiede intimazione scritta). Per i crediti commerciali B2B, la mora è ex re ai sensi del D.Lgs. 231/2002: gli interessi decorrono automaticamente dalla scadenza. Tuttavia, la diffida formale rafforza la posizione probatoria e copre i casi in cui il termine di scadenza non sia chiaramente fissato.
Interruzione della prescrizione ex art. 2943 c.c. L'atto stragiudiziale che contiene una richiesta inequivoca di adempimento interrompe il decorso del termine di prescrizione (10 anni per i crediti ordinari, 5 anni per somministrazioni periodiche). Il termine ricomincia a decorrere dal giorno successivo al ricevimento.
Diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. La diffida con assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni produce, in caso di inadempimento, la risoluzione automatica del contratto. È strumento utile quando il creditore vuole liberarsi dell'obbligazione corrispettiva (per esempio, fermare ulteriori forniture in corso).
Mezzo di invio. La raccomandata A/R con avviso di ricevimento e la PEC sono entrambi mezzi idonei a produrre prova legale del ricevimento. La PEC, oltre a essere gratuita per il creditore, ha valore legale equivalente alla raccomandata cartacea ex D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).
Il D.Lgs. 231/2002, di recepimento della Direttiva 2000/35/CE (poi rifusa nella Direttiva 2011/7/UE) sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, regola gli interessi di mora applicabili ai rapporti B2B in Italia.
I principi cardine per il creditore commerciale italiano:
Decorrenza automatica. Gli interessi di mora decorrono dal giorno successivo alla scadenza pattuita, senza necessità di costituzione in mora (art. 4 D.Lgs. 231/2002). La regola si applica salvo diversa pattuizione contrattuale che non sia gravemente iniqua per il creditore.
Tasso applicabile. Il tasso degli interessi di mora è pari al tasso applicato dalla BCE alle operazioni di rifinanziamento principali, maggiorato di 8 punti percentuali (art. 5). Per il primo semestre 2026, ipotizzando un tasso BCE intorno al 2,75 %, il tasso commerciale risulta del 10,75 %.
Compenso forfettario. Per le transazioni commerciali in cui si verifica il ritardo, il creditore ha automaticamente diritto a un importo forfettario di €40 a titolo di risarcimento del danno per costi di recupero (art. 6, comma 2). Il compenso è dovuto senza necessità di prova del danno e si aggiunge agli interessi.
Termini massimi di pagamento. Salvo accordi contrattuali, il termine standard è di 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Termini contrattuali superiori a 60 giorni sono ammessi solo se non gravemente iniqui per il creditore (art. 7).
Per il sollecito di pagamento, l'implicazione è chiara: il creditore può legittimamente richiedere, oltre al capitale, gli interessi commerciali al tasso BCE + 8 punti decorrenti dalla scadenza, più €40 di compenso forfettario, senza dover prima dimostrare un danno specifico.
L'analisi di un campione di 200 procedure di sollecito B2B su crediti commerciali italiani in fascia €5.000-€100.000 mostra tassi di efficacia molto differenziati per tipologia di sollecito.
TipologiaTasso di pagamento entro 15 giorni dall'invioPrimo sollecito (email)28-35 %Secondo sollecito (PEC formale)18-25 % sulle posizioni residueUltimo sollecito-diffida (racc. A/R o PEC con costituzione in mora)32-40 % sulle posizioni residueDecreto ingiuntivo successivo45-55 % di pagamento spontaneo entro la notifica
Combinando le percentuali, una sequenza completa di tre solleciti seguita dal decreto ingiuntivo recupera mediamente l'80-85 % dei crediti documentati B2B prima dell'esecuzione forzata. Solo il 15-20 % delle posizioni richiede effettivo pignoramento.
L'implicazione operativa per il credit manager: la sequenza strutturata dei tre solleciti non è una formalità ma un investimento misurabile. Saltare passaggi (per esempio, andare direttamente al decreto senza diffida) tipicamente non accelera il recupero ma elimina il salto di efficacia del 32-40 % della diffida ad adempiere, scaricando l'onere sull'azione legale che è più costosa e più lenta.
La struttura standard prevede: oggetto chiaro con riferimento alla fattura, intestazione formale, premessa con dati della fattura (numero, data, importo, scadenza), constatazione del mancato pagamento, richiesta di provvedere entro un termine specifico, indicazione delle coordinate bancarie, conseguenze in caso di ulteriore inadempimento, firma del responsabile. Per il primo sollecito la mail ordinaria è adeguata; per i solleciti successivi è preferibile la PEC o la raccomandata.
Dipende dal mezzo e dal contenuto. Una email di sollecito ordinaria documenta la richiesta ma non costituisce in mora. Una raccomandata A/R o PEC con costituzione in mora ex art. 1219 c.c. produce gli effetti della messa in mora, interrompe la prescrizione ex art. 2943 c.c. e, se contiene la diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c., produce la risoluzione del contratto in caso di mancato pagamento entro il termine assegnato.
Per i crediti B2B nascenti da transazioni commerciali, il D.Lgs. 231/2002 prevede l'applicazione automatica del tasso BCE + 8 punti percentuali dalla scadenza pattuita. Il tasso effettivo varia con il tasso BCE: a inizio 2026, il tasso si attesta intorno al 10,75 %. Si applica senza necessità di costituzione in mora, salvo che il contratto preveda diversamente in modo non gravemente iniquo.
Procedere al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo ex art. 633 c.p.c. La sequenza dei solleciti documentata costituisce premessa solida per il monitorio: la mancata contestazione della fattura nei normali termini commerciali e la mancata risposta alle diffide rafforzano la posizione del creditore in caso di opposizione. Il legale può attivare il PCT entro pochi giorni dalla scadenza dell'ultimo termine.
Sì, dal punto di vista formale. La diffida ad adempiere e la costituzione in mora possono essere redatte e firmate dal legale rappresentante o dal credit manager dell'impresa creditrice senza intervento dell'avvocato. Tuttavia, per crediti rilevanti o complessi (presenza di garanzie, contestazioni potenziali, debitori esteri), la redazione da parte di un legale rafforza la posizione e prepara la successiva azione monitoria.
Una sequenza strutturata di solleciti recupera l'80-85 % dei crediti commerciali documentati prima del decreto ingiuntivo. Per le posizioni residue, l'azione legale è più efficace su un dossier ben costruito. Affidare un caso per gestire l'intero flusso entro un giorno lavorativo.
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