
Il contributo unificato per il decreto ingiuntivo è fissato dall'art. 14 DPR 115/2002 e dalla relativa tabella. Per il procedimento monitorio, il contributo è pari alla metà di quello per il processo ordinario. Scala da 21,50 euro per cause fino a 1.100 euro fino a 843 euro per cause oltre 520.000 euro.
Il contributo unificato è la tassa di giustizia che il ricorrente paga al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo. Diversamente dal giudizio ordinario, il procedimento monitorio beneficia di un contributo ridotto alla metà, riflettendo la natura semplificata del procedimento.
Per un creditore commerciale italiano o un esportatore straniero che valuta il costo complessivo del recupero crediti in Italia, il contributo unificato è una delle componenti principali del costo del deposito. Questa guida illustra la tabella completa, come calcolare il contributo corretto per una specifica creanza, e le modalità di pagamento.
AspettoRiferimentoNormativaDPR 115/2002 art. 14Tariffa monitorioMetà della tariffa del giudizio ordinarioMinimo21,50 euroMassimo843 euroPagamentoPCT (telematico)Recuperabilità dal debitoreSì, come spese di giudizio (art. 91 CPC)
Il DPR 115/2002 e le sue successive modifiche stabiliscono gli importi del contributo unificato per il processo civile ordinario. L'art. 14 comma 1-bis specifica che per il procedimento monitorio l'importo è ridotto alla metà:
Valore della causaContributo ordinarioContributo monitorioFino a 1.100 €43 €21,50 €Da 1.101 a 5.200 €98 €49 €Da 5.201 a 26.000 €237 €118,50 €Da 26.001 a 52.000 €518 €259 €Da 52.001 a 260.000 €759 €379,50 €Da 260.001 a 520.000 €1.214 €607 €Oltre 520.000 €1.686 €843 €
Questi importi sono quelli vigenti in base agli ultimi aggiornamenti ministeriali. Variazioni periodiche sono possibili; il ricorrente dovrebbe verificare l'importo attuale al momento del deposito tramite il sito del Ministero della Giustizia.
Il "valore della causa" per il calcolo del contributo è il valore della pretesa monetaria. Regole specifiche:
Somma principale. Il capitale della creanza al momento del deposito. Per una fattura di 10.000 euro non pagata, il valore è 10.000 euro.
Interessi maturati. Gli interessi calcolati dalla scadenza fino alla data del deposito si aggiungono al valore della causa (art. 10 CPC). Per una creanza di 10.000 euro con interessi maturati di 500 euro, il valore della causa è 10.500 euro.
Indennità e accessori. L'indennità forfait di 40 euro per fattura (D.Lgs. 231/2002) e altri accessori documentati si sommano al valore.
Cumulo di crediti. Se il creditore depone un unico ricorso per più crediti (multiple fatture stesse parti), i valori si sommano.
Valore indeterminabile. Nei rari casi di valore indeterminabile, si applica il contributo più elevato della fascia corrispondente alla massima stima.
Il ricorrente deve dichiarare nel ricorso il valore della causa, che determina automaticamente la fascia di contributo applicabile.
Dal 2012, il procedimento monitorio si svolge tramite il Processo Civile Telematico (PCT). Il pagamento del contributo unificato avviene pertanto:
Via PCT. Al momento del deposito telematico del ricorso, il sistema calcola automaticamente il contributo e offre modalità di pagamento online (carta di credito, bonifico con codice pagoPA).
Tramite Modello F23. Opzione tradizionale ancora accettata. Versamento presso banche o uffici postali con causale specifica.
Via pagoPA. Sistema di pagamento della Pubblica Amministrazione, accessibile tramite il PCT o direttamente.
Per i ricorsi telematici tramite PCT, il pagamento via pagoPA è la modalità più comune e immediata.
Il contributo unificato pagato dal creditore è una spesa di giudizio. Secondo l'art. 91 CPC, le spese di giudizio sono a carico della parte soccombente (il debitore se la controversia è decisa a favore del creditore).
Nel decreto ingiuntivo, il giudice condanna il debitore al pagamento del principale, degli interessi, e delle spese di giudizio, incluso il contributo unificato, le competenze forensi, e le eventuali spese di notifica.
Esempio pratico: creanza di 10.000 euro, contributo monitorio di 118,50 euro, onorari legali di 750 euro per il ricorso. Il decreto ingiuntivo liquidato è:
In caso di esecuzione del decreto, il creditore recupera integralmente la somma così liquidata. In caso di pagamento volontario, lo stesso.
Il contributo unificato è solo una componente del costo complessivo del procedimento:
Marca da bollo. 27 euro per ogni atto di deposito (la spesa è assorbita nel PCT per alcune categorie di avvocati).
Notifica del decreto. Se tramite PEC (standard per destinatari con PEC registrata): gratuito o a costo minimo. Se tramite ufficiale giudiziario (per destinatari senza PEC o notifica internazionale): 40-150 euro a seconda del caso.
Spese di registrazione. Per il decreto ingiuntivo: 200 euro (tassa fissa) in caso di registrazione obbligatoria per valori sopra 51.645,69 euro o se richiesto dalla parte.
Compensi professionali. Onorari di avvocato secondo il DM 55/2014 (parametri forensi). Per un decreto ingiuntivo di valore medio, circa 500-1.500 euro per l'intera procedura.
Il totale tipico per il creditore su una creanza di 10.000 euro:
Nell'analisi di ricorsi monitori italiani, un errore comune è il calcolo del valore della causa solo sul capitale principale, omettendo gli interessi maturati e l'indennità forfait.
Esempio. Creanza di 10.000 euro con interessi di 800 euro maturati plus indennità forfait di 40 euro. Il valore della causa è 10.840 euro, non 10.000. Nella fascia "5.201-26.000 euro" il contributo è 118,50 euro in entrambi i casi, quindi non cambia. Ma in alcune fattispecie vicine ai confini di fascia, il calcolo corretto può portare nella fascia superiore:
L'errore può essere l'opposto: sottovalutare il contributo e poi ricevere un invito del cancelliere a integrazione.
La buona pratica: calcolare accuratamente il valore della causa con tutti gli accessori, e applicare la fascia corrispondente. L'attenzione a questi dettagli evita rallentamenti e richieste di integrazione dal cancelliere.
Dipende dal valore della causa. Partendo da 21,50 euro per cause fino a 1.100 euro, fino a 843 euro per cause oltre 520.000 euro. Il contributo è la metà di quello per il processo ordinario (riduzione per procedimento monitorio).
Capitale principale + interessi maturati fino al deposito + indennità forfait + altri accessori documentati. Il ricorrente dichiara il valore nel ricorso; il sistema PCT calcola il contributo automaticamente.
Inizialmente il ricorrente (creditore) al momento del deposito. Successivamente, il decreto ingiuntivo (o la sentenza in caso di opposizione accolta) stabilisce che le spese di giudizio, incluso il contributo, sono a carico del soccombente (tipicamente il debitore).
Sì, se il procedimento è favorevole al creditore. Il decreto ingiuntivo liquidate le spese incluso il contributo, che diventano esigibili insieme al principale e agli interessi.
Tramite il Processo Civile Telematico (pagamento elettronico tramite pagoPA) al momento del deposito del ricorso. In alternativa, tramite Modello F23 presso banche o uffici postali, con ricevuta da allegare al ricorso.
Il contributo unificato è la prima spesa del procedimento monitorio, ma è integralmente recuperabile se la procedura è favorevole. Place a case per un'analisi dei costi entro un giorno lavorativo.
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