
Un'agenzia di recupero crediti in Italia opera per conto terzi in forza della licenza ex art. 115 TULPS rilasciata dal Questore e dell'iscrizione alla Camera di Commercio. Il mandato deve essere scritto. La commissione tipica B2B è del 10-20 percento sul riscosso. La selezione poggia su licenza, trasparenza tariffaria e reportistica.
Un'agenzia di recupero crediti è un operatore professionale autorizzato a riscuotere fatture insolute per conto di terzi. In Italia, l'attività è disciplinata principalmente dall'articolo 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), che richiede la licenza rilasciata dal Questore. A questa si affiancano l'iscrizione alla Camera di Commercio, le norme sulla privacy e il Codice Deontologico UNIREC.
Per il creditore B2B italiano o per l'esportatore estero con crediti sull'Italia, la scelta dell'agenzia è una decisione commerciale con ricadute legali. Questa guida illustra la cornice normativa, i contenuti del mandato, i modelli tariffari e i criteri di selezione.
ParametroValoreLicenza principaleArt. 115 TULPS, rilasciata dal QuestoreIscrizioneCamera di Commercio (CCIAA)Forma del mandatoScritta, con oggetto e poteri definitiCommissione tipica B2B10-20 percento sul riscossoCommissione minima per dossier100-300 euroDurata tipica del mandato6-24 mesi con clausole di recessoReportistica standardMensile, portale online preferibile
L'agenzia svolge attività stragiudiziale di recupero. Contatta il debitore, negozia piani di rientro, riceve pagamenti per conto del creditore, coordina la documentazione e, quando necessario, accompagna il passaggio alla fase giudiziale tramite avvocato convenzionato.
L'agenzia non è un ufficiale giudiziario. Non può eseguire pignoramenti, non può emettere titoli esecutivi, non può trattenere sanzioni. Il suo perimetro operativo si ferma dove inizia quello del tribunale.
L'attività si distingue da quella dei servicer di NPL bancari. Questi ultimi gestiscono portafogli di crediti deteriorati ceduti pro soluto e rispondono a norme specifiche del TUB (art. 106 e 115). Un'agenzia B2B commerciale opera di regola in mandato, non in cessione.
L'articolo 115 del TULPS (R.D. 773/1931) qualifica il recupero crediti per conto terzi come "agenzia d'affari" soggetta a licenza di pubblica sicurezza. La licenza è rilasciata dal Questore della provincia in cui l'agenzia ha la sede operativa.
La licenza richiede requisiti soggettivi precisi. Assenza di condanne penali rilevanti, onorabilità del titolare e dei dirigenti, idoneità della sede. Il testo del mandato tipo, la tabella dei compensi e l'organigramma vanno depositati presso la Questura.
L'agenzia che operasse senza licenza commette il reato previsto dall'art. 17 TULPS e i recuperi effettuati espongono il creditore a eccezioni di nullità del mandato.
L'iscrizione alla Camera di Commercio completa il quadro. Codice ATECO 82.91.10 "Attività di agenzie di riscossione fatture e di uffici di recupero crediti". Verifica rapida sul portale impresa.italia.it.
L'adesione al Codice Deontologico UNIREC è volontaria ma diffusa nelle agenzie di dimensioni medie e grandi. Fissa standard di condotta nei confronti del debitore, orari di contatto, divieto di minaccia, riservatezza.
Il mandato è il contratto che lega il creditore all'agenzia. La forma scritta è necessaria per opponibilità ai terzi e per la prova dei poteri conferiti.
Oggetto. Descrizione dei crediti affidati, con numero fatture, importi, date di scadenza, identificazione del debitore. Un'affidamento generico espone a contestazioni.
Poteri. Cosa può fare l'agenzia per conto del creditore. Sollecitare, negoziare sconti entro quale limite, concedere dilazioni, incassare. Ogni potere ulteriore richiede esplicita menzione.
Commissione e base di calcolo. Percentuale sul riscosso, minimi per dossier, eventuali forfettarie. Deve essere chiaro se la commissione si applica a ogni somma ricevuta dal creditore durante la vigenza del mandato o solo alle somme transitate dall'agenzia.
Durata e recesso. Termine iniziale, modalità di rinnovo, preavviso di recesso. Un mandato irrevocabile oltre 12 mesi è anomalo per l'attività B2B.
Tail clause. Disciplina dei pagamenti ricevuti dopo la cessazione del mandato. Accettabile una coda di 3-6 mesi, problematica una coda illimitata.
Restituzione documenti. Impegno dell'agenzia a restituire ogni documento ricevuto in originale al termine del mandato.
L'agenzia riceve il fascicolo, verifica la documentazione, analizza la solvibilità del debitore e apre la fase di contatto. La sequenza tipica si sviluppa in quattro passaggi.
Primo passaggio. Sollecito informale tramite telefono, email o messaggistica. L'obiettivo è la riscossione amichevole entro 30-45 giorni.
Secondo passaggio. Diffida formale a mezzo raccomandata o PEC con costituzione in mora. Fissa il termine entro cui il debitore deve adempiere e attiva gli interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002.
Terzo passaggio. Negoziazione di piani di rientro o transazione a saldo. Questa fase richiede mandato esplicito del creditore per ogni sconto.
Quarto passaggio. Relazione finale al creditore con decisione congiunta sul passaggio alla fase giudiziale. L'agenzia coordina il passaggio all'avvocato per ricorso per decreto ingiuntivo ex art. 633 c.p.c.
Il modello tariffario dominante nel B2B italiano è la commissione pura sul riscosso (success fee). Il DM 55/2014 fissa parametri forensi per gli avvocati ma non si applica alle agenzie, che operano in regime di libera pattuizione.
Success fee pura. Range 10-20 percento del riscosso per crediti B2B freschi (meno di 180 giorni). La percentuale cresce con l'anzianità del credito. Crediti oltre 24 mesi arrivano comunemente al 25-30 percento.
Commissione minima per dossier. 100-300 euro per fatture di basso importo. Protegge l'agenzia dai costi fissi di apertura del fascicolo.
Modello ibrido. Tariffa fissa iniziale (100-200 euro) più commissione ridotta (5-10 percento). Distribuisce il rischio tra creditore e agenzia.
Tariffa per azione. 20-80 euro per ogni sollecito o diffida, indipendente dal risultato. Utile per campagne standardizzate su portafogli omogenei.
Il creditore valuta il modello in funzione della probabilità di riscossione attesa. Per crediti contestati o anziani il success fee resta preferibile perché allinea l'interesse dell'agenzia al risultato.
Il settore italiano delle agenzie di recupero crediti conta oltre 1.800 licenze TULPS attive secondo le stime UNIREC, con forte concentrazione al nord e a Roma. La frammentazione è elevata e la qualità variabile.
Dall'osservazione di mandati B2B degli ultimi due anni, tre indicatori correlano con la soddisfazione del creditore più della percentuale di commissione.
Primo. Tempo di risposta alla prima richiesta. Agenzie che inviano listino, bozza di mandato e referenze entro 48 ore ottengono tassi di soddisfazione superiori. Chi tergiversa trasferisce la stessa lentezza al dossier.
Secondo. Portale con dati in tempo reale. Il creditore che consulta lo stato dei dossier senza inviare email recupera autonomia. Il report mensile PDF generico è standard obsoleto.
Terzo. Conto dedicato ai riscossi. Un conto separato con bonifici settimanali limita il rischio di mescolanza con il patrimonio dell'agenzia. Bonifico entro 7 giorni è marker di serietà contabile.
Agenzie con reportistica in tempo reale mostrano tassi di rinnovo contrattuale e di riscossione superiori rispetto a concorrenti opachi, a parità di portafoglio. Metodologia: osservazione qualitativa su mandati B2B assistiti, non meta-analisi pubblicata.
Riceve il mandato scritto dal creditore, contatta il debitore con solleciti graduati, negozia piani di rientro e trasferisce gli incassi. Se il recupero amichevole fallisce, coordina il passaggio alla fase giudiziale tramite avvocato convenzionato. Opera in forza della licenza art. 115 TULPS.
La commissione tipica B2B è del 10-20 percento sul riscosso, con minimi di 100-300 euro per dossier. Crediti anziani superano il 25 percento. Modelli ibridi combinano tariffa fissa ridotta e commissione minore. La libera pattuizione lascia margini di negoziazione, soprattutto per volumi significativi.
No. Il pignoramento è atto riservato all'ufficiale giudiziario su titolo esecutivo (decreto ingiuntivo, sentenza, atto notarile). L'agenzia può coordinare il passaggio al legale che deposita il ricorso e che segue l'esecuzione, ma non esegue direttamente.
Il creditore può proseguire con decreto ingiuntivo ex art. 633 c.p.c. Il termine di prescrizione ordinaria per i crediti commerciali è di 10 anni ai sensi dell'art. 2946 c.c. La messa in mora interrompe la prescrizione e attiva gli interessi automatici.
Il mercato include operatori storici nazionali, filiali italiane di gruppi europei e studi italo-stranieri per il recupero transfrontaliero. La scelta dipende dal profilo del portafoglio: B2B domestico puro, crediti commerciali internazionali, NPL bancari. Non è la dimensione a determinare la qualità ma trasparenza, specializzazione e reportistica.
La scelta dell'agenzia incide sul tasso di riscossione e sul tempo medio di incasso. Place a case per una valutazione del vostro portafoglio entro un giorno lavorativo.
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