
I costi di un decreto ingiuntivo si compongono di voci eterogenee: contributo unificato in funzione del valore del credito, marca da bollo per il deposito telematico, spese di notifica, onorari dell'avvocato secondo i parametri ministeriali. Per un credito commerciale tipico, la spesa totale anticipata dal creditore varia da circa €350 per piccoli importi a oltre €3.500 per crediti rilevanti. La quasi totalità dei costi è recuperabile a carico del debitore in caso di vittoria, in applicazione del principio di soccombenza dell'art. 91 c.p.c.
I costi del procedimento monitorio sono regolati da fonti normative diverse e si compongono di quattro categorie principali: contributo unificato (DPR 115/2002), marca da bollo forfettaria, spese di notifica, onorari dell'avvocato secondo i parametri forensi (DM 55/2014). Conoscere la composizione esatta della spesa è il presupposto per decidere se il monitorio è economicamente conveniente per un determinato credito.
Per il creditore commerciale, la valutazione non finisce alla somma delle voci. L'articolo 91 del codice di procedura civile pone le spese a carico del soccombente. Se il decreto è eseguito o l'opposizione respinta, il debitore è condannato a rimborsare le spese al creditore.
VoceImporto tipicoFonte normativaContributo unificato (CU)€21,50 a €1.686 secondo scaglioneDPR 115/2002Marca da bollo per atti del PCT€27 (forfettaria)DPR 115/2002Spese di notifica via PEC€0 (gratuita)D.Lgs. 82/2005Spese di notifica cartacea via UNEP€15-50 secondo modalitàDPR 115/2002Onorari avvocato fase monitoria€405 a €4.594 secondo scaglioneDM 55/2014Iscrizione provvisoria di ipoteca giudiziale€200-400 (imposte e diritti)DPR 131/1986Recupero a carico del debitoreTipicamente integraleArt. 91 c.p.c.
Il contributo unificato (CU) è la tassa di giustizia dovuta al deposito del ricorso. Per i procedimenti monitori l'importo è pari alla metà di quello previsto per il rito ordinario di cognizione, secondo l'articolo 13 del DPR 115/2002.
Valore della causaContributo unificato monitorioFino a €1.100€21,50Da €1.101 a €5.200€43Da €5.201 a €26.000€118,50Da €26.001 a €52.000€259Da €52.001 a €260.000€379,50Da €260.001 a €520.000€607Oltre €520.000€843Valore indeterminabile€259
Il contributo si versa al momento del deposito telematico tramite il Modello F23, con apposito codice tributo, oppure attraverso pagoPA. La ricevuta del versamento è allegata al ricorso depositato sul Processo Civile Telematico (PCT).
Per il creditore straniero che non ha sede in Italia, il pagamento è ugualmente dovuto e si effettua attraverso il difensore domiciliatario italiano.
Oltre al contributo unificato, è dovuta una marca da bollo forfettaria di €27 per atti del processo telematico (importo fissato dal DPR 115/2002 e successive modifiche). La marca copre i diritti di cancelleria e l'iscrizione a ruolo del procedimento.
Per il deposito di un ricorso monitorio standard, il combinato CU + marca rappresenta il blocco fisso delle spese vive iniziali. Tre esempi.
Valore creditoCUMarcaTotale spese vive iniziali€4.000€43€27€70€15.000€118,50€27€145,50€50.000€379,50€27€406,50€200.000€379,50€27€406,50
Una volta emesso il decreto ingiuntivo, va notificato al debitore. Le modalità influenzano il costo.
Notifica via PEC. Per imprese e professionisti dotati di indirizzo PEC pubblico iscritto al registro INI-PEC, la notifica avviene per posta elettronica certificata e non comporta spese vive. È la modalità standard dopo la riforma Cartabia per i soggetti obbligati al PEC.
Notifica via UNEP (Ufficio Notifiche Esecuzioni e Protesti). Per i destinatari senza PEC, la notifica si effettua tramite l'ufficiale giudiziario. Le spese variano:
Notifica all'estero. Per debitore stabilito in altro Stato membro UE, si applica il Reg. UE 1393/2007 (sostituito dal Reg. UE 2020/1784): la notifica passa per le autorità riceventi designate. Tempi 4-12 settimane, costi €50-200 secondo lo Stato. Per debitore in Stato terzo, la notifica segue la Convenzione dell'Aia 1965 o accordi bilaterali, con costi e tempi maggiori.
Il decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014 n. 55, modificato e aggiornato negli anni successivi, fissa i parametri forensi per la liquidazione giudiziale dei compensi dell'avvocato. La tabella distingue per fasi processuali e per scaglioni di valore.
Per il procedimento monitorio, le fasi rilevanti sono due: studio della controversia e introduzione del giudizio. Le voci di trattazione/istruttoria e decisionale tipicamente non si applicano nella fase monitoria pura (si applicano se interviene l'opposizione).
Tabella sintetica dei parametri medi DM 55/2014 per il procedimento monitorio (somma fase studio + fase introduzione, valori medi indicativi):
ScaglioneFase studio (medio)Fase introduzione (medio)Totale fase monitoriaFino a €1.100€135€270€405€1.101 a €5.200€270€405€675€5.201 a €26.000€540€810€1.350€26.001 a €52.000€855€1.215€2.070€52.001 a €260.000€1.620€2.025€3.645€260.001 a €520.000€1.890€2.430€4.320Oltre €520.000€2.025€2.569€4.594
I parametri sono indicativi: l'avvocato può negoziare un compenso forfettario inferiore o superiore con il cliente, e in giudizio il giudice liquida secondo i valori medi salvo motivare incrementi o decrementi entro la forbice tra valore minimo e massimo (variabilità +/-50 %).
A questi compensi si aggiungono il rimborso forfettario per spese generali (15 %), il contributo CPA (4 %) e l'IVA (22 %).
Combinando le voci, ecco la spesa indicativa anticipata dal creditore per ottenere un decreto ingiuntivo non opposto, prima dell'esecuzione forzata.
CreditoCUMarcaNotifica PECOnorari (medio + accessori)Totale anticipato€5.000€43€27€0€1.075€1.145€15.000€118,50€27€0€1.890€2.035€50.000€379,50€27€0€2.880€3.286€150.000€379,50€27€0€5.290€5.696
Onorari calcolati con valori medi DM 55/2014 + 15 % spese generali + 4 % CPA + 22 % IVA.
Il rapporto tra costo procedurale e valore del credito è regressivo: un credito da €5.000 sostiene una spesa procedurale del 23 % circa, mentre un credito da €150.000 ne sostiene meno del 4 %. Sotto i €3.000 di credito, il monitorio individuale tende a non essere economicamente sostenibile salvo recupero seriale.
L'articolo 91 c.p.c. enuncia il principio di soccombenza: il giudice, con la sentenza che chiude il processo, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore della parte vittoriosa. Il principio si applica anche al decreto ingiuntivo: il decreto stesso contiene la condanna del debitore al pagamento delle spese del procedimento.
In pratica, sul decreto ingiuntivo il giudice liquida:
Il debitore che paga il decreto deve corrispondere il capitale, gli interessi (legali o convenzionali) e le spese liquidate. Il creditore vittorioso recupera quindi non solo il credito originario ma anche l'intero esborso procedurale.
Tre eccezioni operative al recupero pieno.
Liquidazione del giudice inferiore al richiesto. Il giudice può liquidare gli onorari nei valori minimi del DM 55/2014, soprattutto se il caso appare semplice. La differenza rispetto al concordato con il proprio avvocato resta a carico del creditore.
Insolvenza sopravvenuta del debitore. Se il debitore non ha capienza patrimoniale, anche la condanna alle spese resta sulla carta. Il creditore ha investito senza recuperare.
Compensazione delle spese. In caso di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni, il giudice può compensare le spese in tutto o in parte (art. 92 c.p.c., come modificato dalla riforma Cartabia che ha ridotto la discrezionalità).
Combinando i dati di costo, di tasso di pagamento spontaneo dopo decreto e di tasso di insolvenza del debitore, è possibile calcolare un break-even economico per la scelta del monitorio.
Su un campione di 50 procedimenti monitori commerciali analizzati negli ultimi 24 mesi, il valore atteso del recupero (capitale + spese recuperate) ponderato per la probabilità di pagamento integrale, di pagamento parziale e di insolvenza era:
Valore creditoCosto anticipatoValore atteso del recuperoMargine atteso€3.000€1.000€2.100€1.100€10.000€1.700€7.500€5.800€30.000€2.700€23.000€20.300€100.000€4.500€72.000€67.500
Sotto €3.000 di credito, il margine atteso comprime il costo procedurale al punto che una transazione stragiudiziale al 60-70 % del nominale è quasi sempre preferibile. Tra €5.000 e €30.000 il monitorio è chiaramente conveniente. Sopra €30.000 il monitorio è obbligato strategicamente, perché il valore in gioco supera ogni considerazione di costo procedurale.
Il fattore moltiplicatore decisivo non è il costo procedurale ma la probabilità di insolvenza del debitore: ogni 10 punti di probabilità di insolvenza riducono il margine atteso del 8-12 %.
Per un credito commerciale tipico tra €5.000 e €50.000, il costo totale anticipato (contributo unificato + marca + onorari avvocato + accessori) varia tra €1.100 e €3.300. Per crediti superiori, la curva sale ma il rapporto rispetto al valore del credito diminuisce. Su crediti rilevanti (€100.000-€500.000), il costo procedurale resta inferiore al 4 % del valore.
In via provvisoria, il creditore anticipa tutti i costi. Il decreto ingiuntivo emesso contiene la condanna del debitore al rimborso integrale delle spese, in applicazione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c. In caso di pagamento spontaneo o di esecuzione riuscita, il creditore recupera l'intero esborso. In caso di insolvenza del debitore, le spese restano a carico del creditore.
Sì, attraverso la negoziazione di un compenso forfettario o orario inferiore ai parametri ministeriali, che il legale è libero di praticare nel contratto con il cliente. La differenza rispetto a quanto liquidato dal giudice nel decreto resta a carico del creditore. Soluzioni alternative includono il ricorso a società di recupero crediti che gestiscono il flusso completo a costo concordato.
L'opposizione apre un giudizio ordinario di cognizione. Si aggiungono il contributo unificato pieno per il giudizio di opposizione (raddoppia rispetto al monitorio), gli onorari per le fasi di trattazione/istruttoria e decisionale (DM 55/2014), eventuali spese per CTU. Per un credito da €15.000, l'opposizione può portare i costi totali a €5.000-8.000. In caso di vittoria del creditore, anche queste spese sono a carico del soccombente.
Gli onorari pagati all'avvocato sono deducibili come costi inerenti l'attività d'impresa nell'esercizio in cui sono sostenuti (TUIR). Il contributo unificato e le spese vive sono parimenti deducibili. L'IVA sull'onorario è detraibile se il creditore è soggetto IVA. La corretta documentazione (fattura del legale con dettaglio voci) è il presupposto della deducibilità.
La spesa procedurale di un decreto ingiuntivo è interamente recuperabile dal debitore in caso di vittoria, ma il break-even economico richiede una valutazione preliminare del profilo del debitore. Affidare un caso per una stima entro un giorno lavorativo.
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