Procedura europea di ingiunzione di pagamento: guida
La procedura europea di ingiunzione di pagamento (Regolamento 1896/2006) consente ai creditori italiani di ottenere un titolo esecutivo valido in tutta l'UE compilando il modulo A e inviandolo al tribunale competente. Il debitore ha 30 giorni per opporsi; in assenza di opposizione, l'ingiunzione diventa esecutiva senza exequatur.
La procedura europea di ingiunzione di pagamento è uno strumento giudiziario semplificato che consente di ottenere un titolo esecutivo valido in tutti gli Stati membri dell'UE (esclusa la Danimarca) senza bisogno di un avvocato e senza udienza. Il creditore compila il modulo standard A, lo deposita presso il tribunale competente e, se il debitore non si oppone entro 30 giorni, l'ingiunzione diventa automaticamente esecutiva in tutta l'Unione Europea.
Per un creditore italiano con fatture non pagate da clienti europei, questa procedura rappresenta l'alternativa più rapida e accessibile rispetto all'azione giudiziaria ordinaria nel Paese del debitore. Tuttavia, la sua efficacia dipende da variabili spesso sottovalutate: la scelta del tribunale competente, la corretta compilazione del modulo e — soprattutto — la strategia da adottare in caso di opposizione del debitore.
Che cos'è la procedura di ingiunzione europea e quando si applica
La procedura è disciplinata dal Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio. Si applica a:
- Crediti pecuniari di importo determinato, liquidi ed esigibili
- Controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale (almeno una delle parti ha domicilio in uno Stato membro diverso da quello del tribunale adito)
- Tutti gli Stati UE esclusa la Danimarca
Non si applica a: materia fiscale, doganale, amministrativa, regimi matrimoniali, testamenti, fallimenti, sicurezza sociale, crediti derivanti da obbligazioni extracontrattuali (salvo accordo tra le parti o riconoscimento del debito).
Quali sono le fasi del procedimento: passo per passo
**Le 7 fasi della procedura europea di ingiunzione di pagamento:**1. **Compilazione del modulo A** — Il creditore compila il modulo standard (disponibile sul portale e-Justice) con i dati delle parti, l'importo del credito, la causa dell'obbligazione e le prove2. **Deposito presso il tribunale competente** — Il modulo si deposita presso il giudice del luogo di esecuzione dell'obbligazione o del domicilio del convenuto (Reg. Bruxelles I-bis)3. **Esame del giudice** — Il tribunale verifica la completezza e la fondatezza prima facie della domanda (di norma entro 30 giorni)4. **Emissione dell'ingiunzione (modulo E)** — Se la domanda è ammissibile, il tribunale emette l'ingiunzione e la notifica al debitore5. **Termine di opposizione (30 giorni)** — Il debitore ha 30 giorni dalla notifica per presentare opposizione (modulo F)6. **Dichiarazione di esecutività (modulo G)** — In assenza di opposizione, il tribunale dichiara l'ingiunzione esecutiva7. **Esecuzione nello Stato del debitore** — L'ingiunzione è direttamente esecutiva in qualsiasi Stato membro senza necessità di exequatur
Quale tribunale è competente e come si determina
Per il creditore italiano, la competenza si determina secondo il Regolamento (UE) n. 1215/2012 (Bruxelles I-bis):
- Domicilio del convenuto (art. 4): il tribunale dello Stato membro in cui il debitore ha sede legale
- Luogo di esecuzione dell'obbligazione (art. 7, n. 1): il tribunale del luogo in cui la prestazione doveva essere eseguita (per la vendita di merci: luogo di consegna; per i servizi: luogo di fornitura)
- Clausola di foro (art. 25): se il contratto contiene una clausola di competenza, questa prevale
In Italia, la competenza per valore si ripartisce tra:- Giudice di pace: crediti fino a 5.000 EUR- Tribunale: crediti superiori a 5.000 EUR
Quali sono i costi della procedura per Paese
Le spese giudiziarie variano significativamente tra gli Stati membri. Il Regolamento 1896/2006 stabilisce solo che le spese combinate della procedura di ingiunzione e dell'eventuale giudizio ordinario successivo non possano superare quelle del solo giudizio ordinario.
Stato membroBase di calcoloEsempio: credito 10.000 EURItaliaContributo unificato proporzionale~237 EURGermaniaTabella proporzionale (GKG)~159 EURFranciaGratuita (nessuna tassa giudiziaria per l'ingiunzione)0 EURSpagnaGratuita per persone fisiche; proporzionale per imprese~300 EUR (imprese)BelgioContributo forfettario + diritti di cancelleria~189 EURPaesi BassiGriffierechten proporzionali~276 EURAustriaProporzionale (Gerichtsgebuhren)~293 EURPolonia1,25% del valore del credito~125 EUR
Dato rilevante: in Francia, la procedura di ingiunzione di pagamento — sia nazionale sia europea — non prevede tasse giudiziarie per il creditore. Questo rende la Francia uno dei fori più convenienti per avviare la procedura, quando la competenza lo consente.
Cosa succede se il debitore si oppone
L'opposizione del debitore (modulo F, entro 30 giorni) è il principale rischio della procedura. In caso di opposizione:
- Il procedimento si converte in giudizio ordinario nel tribunale che ha emesso l'ingiunzione (salvo che il creditore richieda espressamente l'archiviazione)
- Si applicano le norme processuali dello Stato del tribunale — questo può significare procedure molto diverse da quelle italiane
- Il creditore potrebbe dover nominare un avvocato locale — in molti Stati membri la rappresentanza legale è obbligatoria nel giudizio ordinario
Strategia consigliata: prima di avviare la procedura, valuti la probabilità di opposizione. Se il debitore contesta sistematicamente i crediti, un'azione giudiziaria diretta o il ricorso a una rete di recupero locale possono essere più efficienti.
Vantaggi e limiti rispetto al decreto ingiuntivo italiano
AspettoIngiunzione europea (Reg. 1896/2006)Decreto ingiuntivo italiano (art. 633 CPC)Ambito territorialeTutti gli Stati UE (esclusa Danimarca)Solo ItaliaNecessità di avvocatoNo (salvo opposizione)Sì (per crediti superiori a 1.100 EUR)Esecuzione all'esteroAutomatica, senza exequaturRichiede riconoscimento nello Stato di esecuzioneTermine opposizione30 giorni40 giorniLingue accettateLingua del tribunale aditoItalianoCosto medioVariabile per Paese (v. tabella)Contributo unificato + bolli
Come compilare il modulo A: indicazioni pratiche
Il modulo A è scaricabile dal portale europeo e-Justice (e-justice.europa.eu). I campi più critici:
- Sezione 6 (giurisdizione): indicare la base giuridica della competenza (domicilio del convenuto, luogo di esecuzione, clausola contrattuale)
- Sezione 7 (credito): importo capitale, interessi maturati, interessi futuri con indicazione del tasso e della base di calcolo
- Sezione 8 (prove): elenco dei documenti a supporto (fatture, contratto, DDT, corrispondenza). I documenti non vanno allegati al modulo ma solo elencati
- Sezione 10 (dichiarazioni): il creditore dichiara che le informazioni sono veritiere
Consiglio pratico: compili il modulo nella lingua del tribunale a cui si rivolge. Se non padroneggia la lingua, un professionista locale può assisterLa nella compilazione senza che questo comporti la nomina formale di un avvocato.
Domande Frequenti
Che cos'è la procedura di ingiunzione europea e quali crediti copre?
La procedura europea di ingiunzione di pagamento (Regolamento CE 1896/2006) è uno strumento giudiziario semplificato per il recupero di crediti pecuniari certi, liquidi ed esigibili in controversie transfrontaliere tra Stati UE (esclusa la Danimarca). Copre crediti commerciali B2B e B2C di qualsiasi importo, purché la controversia sia transfrontaliera.
Quanto tempo richiede la procedura dall'invio del modulo all'esecuzione?
In assenza di opposizione, la tempistica media è di 3-5 mesi: circa 30 giorni per l'esame del giudice, 30 giorni per il termine di opposizione, e 2-8 settimane per l'esecuzione nello Stato del debitore. In caso di opposizione, i tempi si allungano significativamente e dipendono dalle norme processuali dello Stato del tribunale.
Posso avviare la procedura senza un avvocato?
Sì, la procedura è progettata per essere accessibile senza assistenza legale. Il creditore compila il modulo A e lo deposita direttamente. Tuttavia, se il debitore si oppone e il procedimento si converte in giudizio ordinario, nella maggior parte degli Stati membri è necessario nominare un avvocato. Per questo motivo, è prudente valutare il rischio di opposizione prima di avviare la procedura in autonomia.
La procedura funziona anche per il Regno Unito dopo la Brexit?
No. Dal 1° gennaio 2021, il Regolamento 1896/2006 non si applica più al Regno Unito. Per i crediti verso debitori britannici, il creditore italiano deve ricorrere a procedure nazionali (County Court Judgment in Inghilterra e Galles) o affidarsi a una rete di recupero con professionisti locali nel Regno Unito.
Fonti e Riferimenti
- Regolamento (CE) n. 1896/2006 — EUR-Lex
- Regolamento (UE) n. 1215/2012 (Bruxelles I-bis) — Competenza giurisdizionale
- Portale europeo della giustizia elettronica — e-justice.europa.eu
- Spese giudiziarie per Paese — Portale e-Justice
- Lawants — European Payment Order



